IVA al 4%: agevolazioni auto usate per disabili

Vogliamo subito precisare che le persone con le disabilità appena indicate hanno il diritto di fruire ad agevolazioni fiscali sulla tassazione iva al  4% invece che al 22%, ad una detrazione fiscale pari al 19% del costo sostenuo, all’esenzione dal bollo auto e dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. Ma questi aspetti li andremo ad approfondire tra qualche minuto.

Al momento è sufficiente sfatare la diffusa convinzione che le persone con disabilità e, in taluni casi, i loro familiari, non possono fruire dei benefici fiscali acquistando auto usate per disabili. Anche la limitazione della detrazione IRPEF al 19% che non può eccedere la spesa massima di 18.075,99 euro deve essere razionalmente quantificata e opportunamente valutata.

La limitazione c’è ma… è realmente ostativa alla realizzazione di un sogno?
Indice dei contenuti
  1. Categorie che possono usufruire delle agevolazioni
  2. Requisiti richiesti
  3. Veicoli idonei per le agevolazioni fiscali
  4. Spese e agevolazioni
    4.1 Spese di acquisto
    4.2 Spese per riparazioni
    4.3 Agevolazione IVA
    4.4 Acquisto in Leasing
  5. Esenzioni
    5.1 Esenzione permanente dal pagamento del bollo
    5.2 Esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
    5.3 Agevolazioni concesse al familiare della persona con disabilità
  6. Certificazioni attestanti la disabilità
  7. Regole particolari per persone con ridotte o impedite capacità motorie
  8. Veicoli per cui si può usufruire beneficio
  9. IVA agevolata sugli acquisti
  10. Documentazione aggiuntiva

Categorie che possono usufruire delle agevolazioni

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  • Non vedenti
  • Sorde
  • Con disabilità psichica o mentale, se titolari dell’indennità di accompagnamento
  • Con grave limitazione della capacità di deambulazione o affette da pluriamputazioni
  • Con ridotte o impedite capacità motorie

Le persone con le disabilità appena indicate

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  • Hanno il diritto di fruire delle agevolazioni fiscali e specificamente della tassazione IVA al 4% invece che al 22% anche acquistando una vettura usata, se proposta in vendita con IVA esposta
  • Hanno diritto a una detrazione fiscale pari al 19% del costo sostenuto, su una spesa massima di 18.075,99 euro
  • Hanno diritto all’esenzione dal bollo auto
  • Hanno diritto all’esenzione dall’imposta di trascrizione si passaggi di proprietà

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  • Che gli esperti di Duca Cars, se lo vorrai, potranno guidarti all’acquisto di prestigiose vetture usate verificando con te la possibilità di usufruire della riduzione IVA al 4% e degli ulteriori benefici previsti dalla legge
  • Che gli esperti di Duca Cars, se lo vorrai, potranno anche quantificare e valutare con te l’incidenza sull’acquisto della detrazione fiscale limitata alla spesa massima di 18.0775,99 euro per poi valutare insieme a te se acquistare o meno l’auto dei tuoi sogni
  • Che gli esperti di Duca Cars potranno aiutarti a fruire delle esenzioni dal bollo auto e dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

Requisiti richiesti

Non vedenti

Sono considerate non vedenti le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale

Persone sorde

Occorre far riferimento alla legge n. 381 del 26 maggio 1970 (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 3/E del 2 marzo 2016), che all’art. 1, comma 2, recita testualmente: “…si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva…”

Persone con disabilità psichica o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento

Sono quelle persone in possesso di certificazione di disabilità grave (articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992), rilasciata con verbale dalla commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992

Persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni

Sono le persone con disabilità grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione. Anch’esse con certificazione di disabilità grave rilasciata con verbale dalla commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992

Persone con ridotte o impedite capacità motorie

Sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione” Solo per quest’ultima categoria, il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo
Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone con disabilità

Se la persona con disabilità è fiscalmente a carico di un familiare ( Possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa

Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai verbali di invalidità o di handicap risulti l’espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore

Veicoli idonei per le agevolazioni fiscali

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  • Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar”, che possono essere condotte senza patente

  • La detrazione spetta, inoltre, per l’acquisto di veicoli elettrici e per quello di veicoli ibridi, modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità

  • Per l’acquisto di tali veicoli è possibile beneficiare dell’aliquota IVA ridotta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici, se lo stesso è alimentato a diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico

Spese di acquisto

Facciamo bene attenzione che dal 2020 la detrazione delle spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario postale o mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili“.
Noi consigliamo di specificare nella causale la tipologia di acquisto, la normativa di riferimento e ovviamente la targa del veicolo:“per acquisto ai sensi dell’art. XX* della legge XXXXX della vettura tg. XXXXXXXX”
Quando, ai fini della detrazione non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo ( Per esempio, la pedana sollevatrice).

Spese di acquisto

Per l’acquisto dei mezzi di locomozione la persona con disabilità ha diritto a una detrazione dall’irpef.
Per mezzi di locomozione si intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi. La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa. massima di 18.07555,99 euro.
Attenzione perchè la detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, 
solo se il veicolo precedentemente acquistato risulta cancellato dal pubblico Registro Automobilistico (PRA), perchè destinato la demolizione, in data antecedente al secondo acquisto. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perchè esportato all’estero.

Spese per riparazioni

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazione del mezzo. Sono esclusi, comunque, i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio (Premio assicurativo, carburante, lubrificante).
Anche in questo caso la detrazione è riconosciuta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.

Agevolazione IVA

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È applicabile l’IVA al 4%, anzichè al 22%, sull’acuisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:
  • 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido
  • 2.800 centimetri cubici, se con motore a diesel o ibrido
  • di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico
    L’IVA ridotta al 4% è applicabile anche:
  • all’acquisto contestuale di optional
  • alle prestazioni di adattamento di veicoli non adatti, già posseduti dalla persona con disabilità (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata)
  • alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento
    L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti

Agevolazione IVA

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  • È possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perchè destinato alla demolizione.
    Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perchè esportato all’estero
    Come previsto per la detrazione dall’Irpef, anche ai fini IVA è possibile fruire nuovamente dell’agevolazione per il riacquisto entro il quadriennio quando il primo veicolo qcquistato con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato.
    In questo caso,  la persona con disabilità deve esibire al concessionario:
  • la denuncia di furto del veicolo
  • la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA
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Acquisto in leasing

In questa ipotesi, come precisato dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 66/E del 20 giugno 2012, la società di leasing potrà applicare l’aliquota agevolata sia sul prezzo di riscatto sia sui canoni di locazione finanziaria. Inoltre, per l’applicazione dell’IVA al 4% occorre che, al momento della stipula del contratto di leasing:
  •  il beneficiario fornisca alla società la documentazione prevista (vedi, più avanti, l’apposito paragrafo)
  • esitano le altre condizioni prescritte dalla legge ( per esempio, l’annotazione sulla carta di circolazione degli eventuali adattamenti del veicolo)


La società di leasing, a sua volta, dovrà comunicare all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dell’operazione. Dalla data di stipula del contratto decorre:
  • il periodo di quattro anni nel corso del quale il beneficiario non può avvalersi nuovamente dell’agevolazione
  • il periodo di due anni durante il quale egli deve mantenere la disponibilità del veicolo Il mancato rispetto di quest’ultima condizione è causa di decadenza del beneficio (tranne l’ipotesi in cui la cessione sia dovuta alla necessità di nuovi o diversi adattamenti del mezzo)

Esenzione permanente dal pagamento del bollo

È possibile essere sentati dal pagamento del bollo auto per gli stessi veicoli indicati nella tabella riportata alla pagina 5 della Guida alle Agevolazioni Fiscali dell’Agenzia delle Entrate 2023, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico). L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi dell’ente Regione. Nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti l’interessato può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. Per la gestione delle pratiche di esenzione alcune regioni si avvalgono dell’ACI.

L'esenzione spetta per un solo veicolo

Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti, locali,  cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera). I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento.
Gli  uffici che ricevono l’istanza trasmettono al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente è fiscalmente a carico).
Devono inoltre dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione dia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza.
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L'esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

I veicoli destinati al trasporto o alla guida di persone con disabilità (appartenenti alle categorie indicate nella tabella del paragrafo “Per quali veicoli”), sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà

L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi

Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà  di un veicolo usato. L’esenzione deve essere richiesta esclusivamente al PRA territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale la persona con disabilità è fiscalmente a carico
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Agevolazioni concesse al familiare della persona con disabilità

Può beneficiare delle agevolazioni su Irpef, IVA, bollo e imposta di trascrizione, il familiare che ne sostiene la spesa, a condizione che la persona con disabilità sia a suo carico ai fini fiscali.
In questo caso, il documento comprovante la spesa può essere intestato indifferentemente alla persona con disabilità o al familiare del quale egli risulti a carico.

Per il raggiungimento del limite di 2.840,51 euro non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.
Superando il limite di reddito, le agevolazioni spettano unicamente alla persona con disabilità: per poterne beneficiare è necessario, quindi, che i documenti di spesa siano a lui intestati e non al suo familiare.

Certificazione attestante la condizione di disabilità

Per il non vedente e il sordo, occorre un certificato, rilasciato da una commissione medica pubblica, che attesta la sua condizione
Per la persona con disabilità psichica o mentale, è richiesto:
  • il “verbale di accertamento dell’handicap”, emesso dalla commissione medica dell’Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di disabilità grave(art. 3, della legge n. 104/1992), di natura psichica o mentale
  • il “certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento” (legge n. 18/1980 e legge n. 508/1988), emesso dalla commissione per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990
Per le persone con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati occorre:
  • il “verbale di accertamento dell’handicap”, emesso dalla commissione medica dell’Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che la persona con disabilità si trova in situazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992), derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione

Precisazioni dell'Agenzia delle Entrate

Per la persona con disabilità psichica o mentale come previsto per le altre categorie, conservano il diritto a richiedere i benefici fiscali per l’acquisto di veicoli anche quando la certificazione di gravità è attestata (invece che dalla commissione medica dell’Asl) dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità, purchè il certificato evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e ls natura psichica o mentale della stessa
Per le persone affette da sindrome di Down, rientranti nella categoria dei disabili psichici o mentali, è ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base che, pertanto, può essere prodotta per richiedere le agevolazioni fiscali in sostituzione del verbale di accertamento emesso dalla commissione medica.
Le persone con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, analogamente a quanto detto al punto precedente, possono documentare lo stato di disabilità grave mediante una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”.

La possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto delle auto usate per disabili non è preclusa nei casi in cui l’indennità di accompagnamento, comunque riconosciuta dalla competente commissione per l’accertamento d’invalidità, è sostituita da  altre forme di assistenza ( per esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico).

Altri documenti richiesti

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Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (solo per usufruire dell'IVA al 4%)
Con la dichiarazione occorre attestare che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Per l’acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA)
Fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi, o autocertificazione
Se il veicolo è intestato al familiare della persona con disabilità dalla dichiarazione dei redditi deve risultare che egli è fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto

Regole particolari per le persone con ridotte o impedite capacità motorie

Per la persona con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetta da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto.
Non è necessario che la persona con disabilità fruisca dell’indennità di accompagnamento. La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla Commissione medica competente o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.
Nel caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l’uso degli arti inferiori non è necessaria l’esplicita indicazione sul certificato della ridotta o impedita capacità motoria.

Veicoli per cui si può usufruire del beneficio

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Oltre che per le auto e gli autocaravan ( per questi ultimi veicoli può essere riconosciuta solo la detrazione Irpef), le persone appartenenti a questa categoria di disabilità possono usufruire delle agevolazioni anche sui seguenti veicoli:
  • motocarrozzette
  • autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico della persona con disabilità. Le categorie dei veicoli agevolabili sono riportate in dettaglio nella tabella del paragrafo “Per quali veicoli” sul sito dell’Agenzia delle Entrate

L'IVA agevolata sugli acquisti

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  • L’acquisto può riguardare – oltre agli autoveicoli – anche motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico della persona con disabilità
  • Il veicolo deve essere adattato alla ridotta capacità motoria della persona con disabilità prima dell’acquisto (o perchè così prodotto in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore)
  • L’IVA agevolata al 4% si applica anche per le prestazioni rese da officine per adattare i prederri veicoli, anche non nuovi di fabbrica, alla riparazione degli adattamenti, ai relativi acquisti di accessori e strumenti

Documentazione aggiuntiva

Fotocopia della patente di guida speciale, o Fotocopia del foglio rosa “speciale” (solo per i disabili che guidano).
Per la detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida, sia da parte della persona con disabilità sia del familiare del quale risulta fiscalmente a carico
Solo per l’agevolazione IVA,  in caso di prestazioni di servizi o per l’acquisto di accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in possesso.
Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che la persona con disabilità è fiscalmente a carico dell’acquirente o del committente (se ricorre questa ipotesi)
Fotocopia della carta di circolazione,  da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di una persona con disabilità titolare di patente speciale, oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria
Copia della “certificazione di handicap o di invalidità”, rilasciata da una commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni. In essa deve essere esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.

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IVA agevolata al 4%, auto usate per disabili

Questo servizio prende spunto dalle richieste di chiarimenti in materia di Agevolazione Fiscali che la Duca Cars riceve quotidianamente dalla clientela con disabilità.

Abbiamo ritenuto doveroso approfondire la materia per offrire (compatibilmente con le nostre competenze, non essendo noi giuristi) un servizio sulle agevolazioni fiscali che la legge riserva alle persone con disabilità certificata dalle Commissioni Mediche Competenti.

Ciò perché abbiamo avuto modo di rilevare quanto sia difficile per una persona con disabilità riuscire a fruire, senza ingiustificate ed ingiustificabili difficoltà, di quelli che in effetti sono dei diritti che troppo spesso, con enorme faciloneria, vengono negati.